Servizi Sociali/Assistenza
Email: newyork.servizisoc@esteri.it
Telefono: (212) 439-8606
Il Reparto Servizi Sociali/Assistenza assiste i connazionali che negli Stati di New York e Connecticut si trovino a dover far fronte a problemi e situazioni gravi risolvibili solo con interventi consolari.
Il Reparto fornisce anche informazioni e contatti con istituzioni e professionisti locali nel settore medico o legale.
È inoltre competente per:
- Rinnovo di patenti di guida italiane agli iscritti all'AIRE
- Traduzione di patenti di guida italiane
- Rilascio di dichiarazioni di rimpatrio definitivo agli iscritti all'AIRE
- Rilascio di dichiarazioni di diritto all'assistenza sanitaria in Italia agli iscritti all'AIRE
- Dichiarazione di congruità di spese mediche
- Visite mediche fiscali richieste da istituzioni italiane
- Rilascio di passaporti mortuario per rimpatrio salme e ceneri
- Rilascio di codici fiscali agli iscritti all'AIRE
- Rilascio di attestazioni alberghiere
- Pratiche di adozione per connazionali iscritti all'AIRE
- Informazioni per introduzione in Italia di animali domestici
Per ogni quesito riguardante l'immigrazione negli USA (visti, permessi di soggiorno, regolarizzazioni, etc) si consiglia di rivolgersi alle autorità di immigrazione (ex-INS) al numero verde: 1-800-375.5283. E' possibile anche consultare il sito web dell'U.S. Citizenship and Immigration Service.
RINNOVO PATENTI ITALIANE
In tema di patenti di guida la Circolare n. 107 del 14 ottobre 1997 del Ministero dei Trasporti prevede che, per i cittadini residenti all’estero, regolarmente iscritti in A.I.R.E., la procedura di conferma di validità della patente venga effettuata all’estero ad opera delle Autorità diplomatico-consolari.
A tale scopo il cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare dovrà sottoporsi ad una visita medica presso uno dei medici di cui alla lista allegata (clicca qui), visita il cui costo è a carico dell’interessato. Il medico verifichera' i requisiti psico-fisici sulla base della normativa nazionale italiana e rilascera' un certificato. Il cittadino italiano potra' quindi presentarsi in Consolato con tale certificato e la patente scaduta (da non oltre tre anni) per la conferma del documento dietro pagamento dei diritti consolari. ( link alla pagina delle tariffe consolari)
Patente necessaria per i cittadini italiani per turismo negli Stati Uniti
Ai sensi dell'Articolo 24 della "Convention on Road Traffic" del 19 settembre 1949,a Ginevra (visti gli annessi VIII,IX e X), il cittadino italiano che si reca negli Stati Uniti per turismo puo' utilizzare la patente di guida rilasciata in Italia (in corso di validita') per un periodo non superiore a 12 mesi.'
Si precisa tuttavia che, trattandosi di uno Stato Federale, molti degli Stati che compongono l'Unione esercitano una certa discrezionalità nell'applicazione della Convenzione. Pertanto, al fine di evitare eventuali, spiacevoli inconvenienti ai turisti italiani (che potrebbero trovarsi, tra l'altro, ad attraversare diversi Stati) si consiglia di munirsi, prima della partenza, anche della patente internazionale (secondo il modello previsto dalla Convenzione).
Inoltre, gli Stati dell'Unione adottano in modo difforme il dettato della Convenzione per quanto riguarda il termine dei 12 mesi che in alcuni di essi e' ridotto a 90 giorni o a 60 giorni, come di seguito meglio specificato.
- 90 giorni: Alabama, Alaska, Florida, Idaho, Illinois, New York, North Dakota, Porto Rico, South Carolina, South Dakota, West Virginia;
- 60 giorni: Indiana, Minnesota, Montana e New Hampshire.
Per maggiori approfondimenti, si riportano, di seguito, i link delle autorita' dei singoli Stati competenti in materia:
Codice Fiscale
Per richiedere il codice fiscale, occorre compilare il modello di domanda e consegnarlo al Reparto Servizi Sociali insieme alla copia di un documento di identità italiano.
Ai cittadini stranieri e’ richiesta, oltre alla copia del passaporto, una copia dell’atto di nascita.
Sussidi
Il connazionale che si trova in stato di indigenza puo’ rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Consolato (tel. 439-8606) per ottenere un sussidio che lo aiuti a risolvere la sua momentanea difficile situazione.
I presupposti per ottenere un sussidio sono:
- Cittadinanza italiana;
- Stato di indigenza;
- Residenza nella circoscrizione consolare con iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero).
Assistenza sanitaria per temporaneo rientro in Italia
I cittadini italiani residenti all'estero, e regolarmente iscritti all'anagrafe consolare, che si recano in Italia per turismo hanno diritto gratuitamente, ai sensi dell'art. 19, comma 6, legge 23.12.1978, n. 833, all'assistenza ospedaliera urgente, limitatamente alle prestazioni in forma diretta nei presidi ospedalieri pubblici e nelle istituzioni convenzionate (comprese le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate tramite il Pronto soccorso). A norma dell’art 2, comma 2 del DM Sanità-Tesoro del 1.2.1996 2. “Ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.”
È opportuno quindi munirsi di apposita dichiarazione dello status di cittadino italiano residente all'estero, che viene, a richiesta, rilasciata dal Consolato Generale prima di recarsi in Italia per le vacanze, oppure può essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, così come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 15.5.1997, n. 127 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e non è soggetta ad autenticazione di firma.
Prestiti con promessa di restituzione
I turisti italiani, che abbiano smarrito documenti e denaro o che siano stati derubati, possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per ottenere prestiti e documenti per il rientro in Italia (rilasciati dall’Ufficio Passaporti). Tali prestiti a favore dei connazionali possono essere effettuati solo previa denuncia alla Polizia locale dello smarrimento o del furto e non possono superare i massimali stabiliti dalle disposizioni ministeriali. Debbono essere restituiti dall’interessato all’Erario, una volta rientrato in Italia.
Rientri definitivi in Italia
L’Ufficio Servizi Sociali rilascia una attestazione consolare per lo sdoganamento in franchigia di effetti personali a cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
Il connazionale dovrà presentare:
- Elenco effetti personali, con indicazione del valore complessivo;
- Marca e numero di serie per oggetti elettronici;
- Passaporto italiano valido;
- Permesso di soggiorno statunitense, visto o passaporto americano.
Le masserizie al seguito del cittadino che rientra definitivamente in Italia saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali a condizione che la residenza all'estero per motivi di lavoro sia stata di almeno dodici mesi prima del rientro. Questa agevolazione è concessa anche ai coniugi di cittadini italiani residenti in Italia che si trasferiscono in Italia entro sei mesi dalla data del matrimonio.
Al suo arrivo in Italia l'interessato:
- fisserà la residenza insieme con la propria famiglia nel Comune in cui sceglierà di abitare;
- dovrà iscrivere il nucleo familiare presso l'Azienda Sanitaria Locale del Comune stesso per ottenere l'assistenza medico-sanitaria.
Per quanto riguarda l'efficacia in Italia dei titoli di studio conseguiti negli Stati Uniti consultare la pagina Studenti.
L'assistenza fornita dal Consolato per le pratiche di rientro definitivo è gratuita.
Modulo per rientro definitivo in Italia
Detenuti
L’Ufficio Servizi Sociali visita i connazionali detenuti nelle carceri della circoscrizione consolare. Non fornisce assistenza di carattere legale.
Rimpatrio Salme e Ceneri
L’Ufficio Servizi Sociali si occupa della richiesta di autorizzazione alle autorità italiane per l’ingresso delle salme in Italia. Per accelerare il rilascio di detta autorizzazione occorre informare l’ufficio telefonicamente ed inviare per fax (212 249-4945) il certificato di morte ed i seguenti dati:
- Nome e cognome del deceduto;
- Data e luogo di nascita;
- Porto di ingresso in Italia;
- Nome e luogo del cimitero;
- Recapito familiari negli USA e in Italia;
- data sheet
Successivamente il "Funeral Home" dovra’ presentare i seguenti documenti:
Per il rimpatrio delle salme:
- 2 certificati di morte,legalizzati con "Apostille";
- Prova di cittadinanza ( passaporto, il certificato di naturalizzazione, la carta carta verde o visto, il certificato di nascita, necessari per trascrivere la morte in Italia);
- certificato medico attestante la causa di morte legalizzato con Apostille;
- certificato sanitario rilasciato dal Dipartimento della Sanita' legalizzato con Apostille;
- affidavit del Funeral Home.
Per il rimpatrio delle ceneri:
- 2 certificati di morte, legalizzati con "Apostille";
- certificato di cremazione legalizzato con Apostille;
- copia del passaporto, il certificato di naturalizzazione, la carta carta verde o visto, il certificato di nascita, necessari per trascrivere la morte in Italia);
- data sheet
Importazione temporanea di animali domestici
Dal 2 ottobre 2004 è in vigore il Regolamento 998\2003\CE relativo ai requisiti veterinari applicabili all’introduzione ed ai trasferimenti nel territorio dell’Unione Europea di animali domestici (cani, gatti, furetti, ecc.) al seguito dei viaggiatori e senza fini commerciali.
Ogni animale domestico proveniente dagli Stati Uniti deve essere munito del certificato veterinario europeo. Come prevede il documento, gli animali domestici dovranno:
- essere identificabili tramite tatuaggio leggibile oppure microchip;
- essere vaccinati contro la rabbia con vaccinazioni in corso di validità.
Per l’introduzione in Italia dai Paesi terzi degli animali da compagnia (o domestici) non è necessaria l’esecuzione dei trattamenti preventivi nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
Per gli animali domestici in provenienza dagli Stati Uniti, l’Allegato II, parte C del Regolamento 998\2003\CE prevede inoltre che la vaccinazione non debba essere accompagnata dall’analisi del sangue per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia.
Il “Department of Agriculture“ degli Stati Uniti pubblica nel suo sito il Regolamento 998\2003\CE ed il modello di certificato veterinario europeo.
Nella fase iniziale di applicazione della nuova normantiva, in deroga a quanto precede, è stata prevista la possibilità dell’introduzione di animali muniti di certificato veterinario di formato diverso da quello in vigore, a condizione che il certificato veterinario attesti la sussistenza dei medesimi requisiti veterinari previsti dal Regolamento 998\2003\CE, sia stato rilasciato prima del 1 ottobre 2004 e sia tuttora in corso di validità.
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito del Ministero della Salute italiano.
È possible portare al proprio seguito, in Italia, un massimo di 5 animali domestici, inclusi nel seguente elenco:
- uccelli (di piccola taglia, ad eccezione dei pappagalli - vedi più avanti);
- cani, gatti, pesci (di piccola dimensione);
- ranidi (rane comuni);
- rettili comuni;
- roditori (esclusi conigli e lepri);
- lacertidi (lucertole e ramarri);
- testutinidi (tartarughe terrestri).
Gli animali al seguito potranno essere introdotti in Italia esclusivamente insieme al proprietario e solo se muniti del certificato attestante la buona salute dell’animale.
Il certificato NON deve essere legalizzato dal Consolato Generale: è sufficiente la firma del veterinario della contea di residenza.
A seguito del viaggiatore è ammessa l’introduzione in Italia di n. 2 pappagalli delle specia più grandi e n. 4 soggetti per le specie più piccole purchè gli animali siano scortati da un certificate sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km. 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi.
Va ricordato che in Italia è obbligatorio utilizzare:
- una museruola idonea, per i cani che passeggiano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico senza il guinzaglio;
- la museruola e il guinzaglio, per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (articolo 83 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria)
Assistenza fornita da ONG italiane
Esistono a New York delle ONG (organizzazioni non governative) che hanno una decennale esperienza nell'assistenza dei nostri emigrati. I connazionali che ne avessero bisogno possono porre loro quesiti o chiedere la loro assistenza. Sono:
ACIM
25 Carmine Street
New York, NY 10014
Telefono:212-247.7373
Fax: 212-265-5793
E-mail: acimny@aol.com
chiedere della Sig.ra Pina Ascoli (martedì/mercoledì/giovedì dalle 9.00 alle 16.00)
Catholic Immigration
1258, 65th Street, 3F
Brooklyn, NY 11219
Telefono: 718-236.3000
chiedere della Sig.ra Anna Pastore